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CONDIZIONI GENERALI DI SPEDIZIONE

 

Art. 1 Applicabilità delle condizioni generali di contratto:

Le condizioni generali di contratto che seguono si applicano a tutti gli incarichi (incluse le operazioni accessorie e doganali) affidati dal mandante a Cigisped s.r.l. (spedizioniere) anche se non siano stati preceduti da una offerta. Tali condizioni hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste espressamente derogate per iscritto

 

Art. 2 Limiti di assunzione degli incarichi:

Cigisped s.r.l. assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito o altre imprese, sia italiani che esteri, i cui servizi siano richiesti dallo spedizioniere per conto del mandante ed in forza del mandato ricevuto.

 

Art. 3 Obbligazioni e responsabilità dello spedizioniere:

3.1. Cigisped s.r.l. è tenuto ad eseguire il mandato ricevuto con la diligenza del buon padre di famiglia;

3.2. Cigisped s.r.l. ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del mandante.

3.3. Cigisped s.r.l. non assume alcuna responsabilità per l’esatta interpretazione delle istruzioni e/o informazioni trasmesse verbalmente e/o telefonicamente dal mandante, che non siano state confermate per iscritto, nonché per la osservanza di disposizioni o comunicazioni date ad autisti o ad altri dipendenti del mandatario o di terzi. La consegna di merce o di documenti di qualsiasi specie eseguita direttamente a mani di prestatori d’opera dello spedizioniere avviene a rischio esclusivo del mandante, se non sia stata precedentemente concordata con Cigisped s.r.l. o con uno dei suoi dipendenti.

3.4. Nel caso in cui non venga fornita la voce doganale esatta, Cigisped s.r.l. può procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti ed il mandante dichiara e si impegna, sin d’ora, a manlevare e tenere indenne Cigisped s.r.l. da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo e/o da qualsivoglia altro ufficio competente

3.5. Cigisped s.r.l. ha facoltà di sostituire altri a sé nell’esecuzione del mandato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1717 Codice Civile.

3.6. Cigisped s.r.l. non può essere tenuta per qualsivoglia ragione e/o motivo in alcun modo responsabile dell’operato dei vettori/depositari/imballatori/assicuratori/banche le cui prestazioni abbia richiesto nell’adempimento del proprio mandato.

3.7. Cigisped s.r.l. non è tenuta a verificare se i vettori e/o altri soggetti indicati al punto 3.6. che precede e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa ovvero gli stessi siano o meno certificati a norma di legge.

3.8. Cigisped s.r.l. non è tenuta a controllare né a richiamare l’attenzione del mandante sull’esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione, come limitazioni di importazioni, di esportazioni o di transito.

3.9. Cigisped s.r.l. non è tenuta a verificare l’esistenza, l’integrità, l’adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione ed è esonerata da ogni responsabilità relativa a perdita, avaria, danneggiamento e deterioramento causati ai colli ed alle merci da insufficiente e/o inadeguato imballaggio o imballati in imballaggi che si alterano con il tempo, per manipolazione o per prodotti contenuti. Cigisped s.r.l. è autorizzata, in questo caso, a ricevere dai vettori, depositari e ricevitori in genere, riserve circa le condizioni dell’imballo delle merci.

3.10. Cigisped s.r.l. non garantisce termini di resa, né ordini di precedenza nell’esecuzione della spedizione, anche se gli stessi sono menzionati nei documenti di spedizione. La semplice indicazione del tempo di consegna da parte del mandante non costituisce obbligo per Cigisped s.r.l.. In nessun caso Cigisped s.r.l. può essere ritenuta responsabile delle conseguenze per informazioni errate fornite dalle imprese di trasporto o loro agenti riguardanti le date o termine di carico, scarico o di consegna delle merci.

3.11. Cigisped s.r.l. non è tenuta a fare la dichiarazione d’interesse alla riconsegna di cui all’art. 22 Convenzione di Varsavia 12.10.1929 (e/o dell’art. 46 COTIF-CIM), né a dichiarare il valore della merce al vettore, a meno che ciò non le venga espressamente richiesto per iscritto dal mandante.

3.12. Cigisped s.r.l. non è tenuta ad assicurare la merce se non a seguito di ordine scritto ed espresso del mandante e la società accetti il relativo incarico. Nel caso in cui il mandante lo richieda, con le modalità sopra indicate, Cigisped s.r.l. stipulerà l’assicurazione come semplice intermediario alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte e senza alcuna propria responsabilità, anche se non ha comunicato al mandante il nome dell’assicuratore. In mancanza di esatta precisazione da parte del mandante dei rischi da assicurare, resta inteso che vengono coperti solo i rischi ordinari. La semplice indicazione del valore della merce non costituisce incarico di assicurazione. Se Cigisped s.r.l. ha effettuato l’assicurazione a suo nome ma per conto del mandante, è solo tenuta, su richiesta, a cedere al mandante i suoi diritti nei confronti dell’assicuratore. Se l’assicuratore dovesse mettere in dubbio l’applicabilità della polizza, il mandante farà ricorso solo contro l’assicuratore e Cigisped s.r.l. non avrà alcuna responsabilità in proposito. Ove l’assicurazione venisse accesa dal mandante o dal destinatario, il mandante si impegna ad ottenere che, nelle condizioni di assicurazione, sia escluso il diritto di rivalsa dell’assicuratore nei confronti di Cigisped s.r.l..

3.13. le ricevute di merci rilasciate da Cigisped s.r.l. non implicano nessuna garanzia in ordine alla qualità delle merci, al contenuto, ai colli, valore, peso ed imballaggio. Tali ricevute non implicano alcun riconoscimento della quantità per merci di massa, vagonate e simili, il cui peso non è usualmente soggetto a controllo

3.14. Cigisped s.r.l. ha facoltà di ispezionare le merci affidatele in qualsiasi momento

 

Art.4 merci pericolose:

Salvo preventivo accordo scritto, Cigisped s.r.l. non è tenuta a prendere in consegna e a spedire merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali, o cose, merci classificate come tali da normative nazionali, comunitarie od internazionali, merci soggette a restrizioni da parte della IATA o della ICAO oppure merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione. Qualora tali merci vengano affidate allo spedizioniere, senza preventivo accordo, lo stesso avrà diritto a respingerle, ovvero qualora le circostanze lo richiedano, di venderle o di procedere alla loro distruzione ed il mandante sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che potessero derivarne.

 

Art. 5 Obbligazioni e responsabilità del mandante:

5.1. Nell’incarico conferito a Cigisped s.r.l., il mandante deve specificare la natura della merce- il numero- la quantità -la qualità – il contenuto dei colli- il peso lordo- le dimensioni ed ogni altra indicazione utile per l’esecuzione del mandato. Senza ordine espresso, lo spedizioniere non è tenuto a controllare tali indicazioni

5.2. il mandante deve consegnare merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e, comunque, secondo gli usi commerciali. In particolare, il mandante è tenuto a contrassegnare la merce con etichette che consentano l’agevole ed inequivocabile individuazione della natura e caratteristiche della merce.

5.3. il mandante è responsabile sia nei confronti di Cigisped s.r.l. che nei confronti di terzi, di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza o imprecisione delle indicazioni che precedono, come pure della mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell’imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele per il loro sollevamento e maneggio.

5.4. il mandante è tenuto a far pervenire a Cigisped s.r.l. in tempo utile istruzioni chiare, precise e dettagliate in ordine alla scelta della via, del mezzo e delle modalità del trasporto, nonché i documenti necessari per la presa in consegna e spedizione della merce. Il mandante è responsabile di tutte le conseguenze che potrebbero verificarsi in seguito all’invio di documenti e/o istruzioni errati, non chiari, insufficienti, non forniti o forniti tardivamente. In difetto di istruzioni o in caso di istruzioni dubbie e/o inattuabili e/o inadeguate Cigisped s.r.l. può operare secondo il proprio discernimento nell’interesse del mandante e nessuna responsabilità potrà essere ravvisata in merito.

5.5. il mandante, salvo patto scritto contrario, è tenuto a somministrare a Cigisped s.r.l. i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la società medesima ha contratto e/o dovrà contrarre a proprio nome e per conto del mandante: nessun obbligo ha Cigisped s.r.l. di anticipare somme per conto del mandante. Nel caso in cui lo spedizioniere anticipi i fondi necessari ovvero le somme richieste non le pervengano tempestivamente, a quest’ultima devono essere riconosciute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi, ed agli interessi per il ritardo, anche le eventuali perdite sui cambi.

 

Art.6 Deposito

6.1. l’eventuale deposito della merce viene effettuato a scelta di Cigisped s.r.l. nei locali propri o in quelli di terzi (pubblici o privati). Se Cigisped s.r.l. deposita merce in un deposito di terzi, nei rapporti tra lo spedizioniere ed il mandante vengono applicate le stesse condizioni (incluse eventuali limitazioni di responsabilità) vigenti tra lo spedizioniere ed il terzo depositario. Se Cigisped s.r.l. deposita la merce in propri depositi non è tenuta ad adottare speciali misure per la sicurezza e la sorveglianza dei depositi e soddisfa ai suoi obblighi se vi abbia dedicato la cura necessaria nel limite delle consuetudini locali

6.2. nel caso in cui il mandante affidi le merci a Cigisped s.r.l. perché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino, fermo restando quanto sopra stabilito, resta inteso che Cigisped s.r.l. può recedere dal contratto di deposito in qualsiasi momento, con un preavviso di 15 giorni al mandante (racc.a.r.; e- mail). Il recesso può avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altri merci, persone o cose.

6.3. Qualora Cigisped s.r.l. abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fissare al mandante un termine entro il quale questi dovrà provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il mandante non provveda in tal senso, Cigisped s.r.l. ha diritto di vendere le merci e di valersi sul ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa, senza ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

6.4. la responsabilità di Cigisped s.r.l., quale depositaria delle merci affidate, è limitata alle ipotesi di colpa grave e/o dolo della società medesima, dei suoi dipendenti o preposti.

 

Art. 7 Validità del mandato:

Una disposizione del mandante a Cigisped s.r.l. riguardante la merce si considera valida fino alla revoca, salvo che la disposizione non sia già stata attuata dallo spedizioniere. Il mandato a Cigisped s.r.l. può essere revocato solo se la società medesima non abbia ancora concluso il contratto di trasporto con il vettore. A Cigisped s.r.l. dovranno, comunque, essere rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della revoca e corrisposto un adeguato compenso per l’attività prestata (secondo le tariffe depositate presso la CCIAA o, in mancanza, secondo i prezzi di mercato). Un ordine di tenere la merce a disposizione di un terzo non può essere revocato dal momento in cui Cigisped s.r.l. ha dato comunicazione al terzo che la merce è a sua disposizione. In deroga a quanto previsto dall’art.1727 cod. civ. Cigisped s.r.l. ha facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole, anche ove non ricorra una giusta causa e, alla società, devono essere, comunque, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia

 

Art. 8: Noli, dazi e altre spese gravanti sulle merci, limiti di responsabilità dello spedizioniere:

L’incarico di svincolare merci in arrivo autorizza, ma non obbliga Cigisped s.r.l. ad anticipare i noli gravanti sulla merce, rivalse, assegni del mittente, dazi doganali ed altre spese. Cigisped s.r.l. non può essere tenuta responsabile dell’avente diritto per spese di sosta, danni ecc. derivanti dal mancato anticipo dei noli e altre spese. Cigisped s.r.l. non assume alcuna responsabilità in merito alle informazioni date al mandante per tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe, per l’inesatta applicazione di noli e dazi e non risponde neppure delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi o da altre disposizioni delle Autorità.

 

Art. 9 Spedizioni rifiutate o che non possono essere consegnate:

Salvo istruzioni scritte contrarie, Cigisped s.r.l. può far ritornare al mittente tutte le merci rifiutate dal destinatario o che, per qualsiasi ragione, non possono essere consegnate.

Quanto sopra a rischio e per conto del mandante. Durante la giacenza per qualunque impedimento alla riconsegna, le merci rimangono in deposito a rischio e pericolo del mandante, senza che Cigisped s.r.l. sia tenuta alla loro assicurazione. Cigisped s.r.l. non assume responsabilità per mancanze, avarie etc. nonché per confische, vendite all’asta distruzioni o altro che potessero verificarsi alla merce e ciò in base alle leggi vigenti nel paese ove la merce è in giacenza.

 

Art.10: Validità dei prezzi e delle condizioni:

I prezzi e le condizioni offerte da Cigisped s.r.l. sono validi solo se accettati dal mandante per l’esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori, enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo spedizioniere nell’interesse del proprio mandante, nonché nel costo della mano d’opera e dei cambi. Cigisped s.r.l. non è tenuta a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. I premi, gli abbuoni, le senserie, le commissioni sui noli e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello spedizioniere stesso.

 

Art. 11 Termini di pagamento :

Le fatture saranno emesse da Cigisped s.r.l. a completamento di ogni singola spedizione e/o servizio. Il pagamento, salvo diversamente concordato tra le controparti, dovrà essere effettuato con rimessa diretta a 30 giorni.

Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati comporterà la decadenza degli stessi e l’immediata esigibilità degli importi dovuti.

Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici di Cigisped s.r.l. dalla mandante, accompagnata dalle relative eccezioni. Qualora, per qualsiasi causa, non dipendente dallo spedizioniere non fossero rispettati i termini di pagamento sopra citati, Cigisped s.r.l. applicherà agli importi scaduti il tasso d’interesse risultante dal D.Lgs. n. 231 del 9/10/2002.

 

Art. 12: Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione

Gli avvenimenti che non siano causati da Cigisped s.r.l. e/o da incaricati preposti di quest’ultima, ma che impediscono l’esecuzione in tutto o in parte alla stesso di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni, moti popolari, incendi, scioperi, serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti dalle Convenzioni internazionali) esonerano Cigisped s.r.l., per il periodo della loro durata, da responsabilità nei riguardi degli incarichi pregiudicati da detti eventi. In tali casi, Cigisped s.r.l. è autorizzata, ma non obbligata, a recedere dal contratto, anche se l’incarico sia già stato parzialmente eseguito. Analogamente al mandante compete, in questi casi, lo stesso diritto qualora non gli venga garantita la continuità dell’esecuzione dell’ordine. In caso di recesso di Cigisped sr.l o del mandante, quest’ultimo deve rimborsare a Cigisped s.r.l. tutte le spese sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo trasporto, noleggio, magazzinaggio, sosta, giacenza, assicurazione, consegna) anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore. In nessun caso Cigisped s.r.l. può essere ritenuta responsabile per danni derivanti, causati o conseguenti a ritardo e per danni indiretti.

 

Art.13 Accertamento danni e segnalazione allo spedizioniere

Cigisped s.r.l. non risponde dei danni constatati dopo l’avvenuta consegna dei colli in regolari condizioni esterne. Onde mettere lo spedizioniere in grado di far valere eventuali diritti verso terzi, ogni danno anche se non riconoscibile esteriormente deve essere tempestivamente segnalato per iscritto al vettore cui è stato affidato il trasporto dallo spedizioniere in esecuzione dell’incarico ricevuto, accertato nelle forme di legge e portato immediatamente a conoscenza dello spedizioniere. Se a Cigisped s.r.l. perviene una comunicazione di danno quando non è più in grado di far valere i suoi diritti nei confronti di terzi, la società medesima non è responsabile delle conseguenze.

 

Art. 14 Privilegio e diritto di ritenzione:

Cigisped s.r.l. ha nei confronti del mandante, per eventuali suoi crediti scaduti o in scadenza il privilegio e il diritto di ritenzione sulle merci affidatele. Tali diritti possono essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (destinatario –mittente- proprietario se diversi dal mandante)

 

Art. 15 Termine prescrizionale:

Fermo il disposto dell’art. 2951 codice civile, circa il termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di spedizione, Cigisped s.r.l ha diritto di ottenere in qualsiasi momento dal proprio mandante l’equivalente degli importi che, in dipendenza dell’esecuzione degli incarichi affidati, la società medesima sia tenuta a corrispondere ad enti privati o pubblici a favore dei quali valgono dei termini di prescrizione superiori rispetto a quello di cui sopra.

 

Art. 16 Trasporto multimodale - spedizioniere - vettore.

Nelle ipotesi in cui venga concordato per iscritto tra le parti che Cigisped s.r.l. assuma l’incarico di effettuare il trasporto della merce, con mezzi propri od altrui, in piena autonomia, ed utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità di Cigisped s.r.l sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA, Multimodal Transport Bill of Lading (1992). Qualora il trasporto multimodale comprenda una tratta aerea la responsabilità di Cigisped s.r.l. sarà disciplinata dalla Convenzioni di Varsavia del 1929 o Convenzione di Montreal del 1999., a seconda della normativa obbligatoriamente applicabile.

 

Art. 17 Legge applicabile e foro competente:

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali di contratto, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana ed in particolare gli artt. 1737 ss. del Codice Civile.

Il presente contratto è interamente sottoposto alla legge italiana, che ne regola la conclusione, esecuzione e cessazione ed in base alla quale esso sarà interpretato, anche al fine della risoluzione delle controversie da esso nascenti. Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana ed alla competenza del Foro di Genova.

 

Art.18 privacy

Ai fini dell’esecuzione degli incarichi, il mandante autorizza Cigisped s.r.l. al trattamento dei suoi dati personali ivi compresi, se strettamente necessari, quelli sensibili, nel rispetto degli obblighi di legge e prende atto che gli competono i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003.

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Condizioni Generali

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Cigisped S.r.l.
Via B. Bosco, 57/7
16121 Genova, Italy
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